STATUTO

Articolo 1: DENOMINAZIONE
La società è denominata: “CITTA’ DI OPERA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.”
Articolo 2: OGGETTO
La società è senza fine di lucro, opera ai sensi dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, ed ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nelle discipline sportive riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dall’autorità governativa competente in materia di sport o dalla vigente legislazione nazionale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà:
a) organizzare corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale comprendente l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline;
b) organizzare e partecipare a campionati, gare, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle predette discipline;
c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette discipline sportive.
La Società potrà svolgere attività diverse con carattere secondario e strumentale quali:
a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti e di attrezzature sportive;
b) organizzare viaggi e soggiorni purché finalizzati alla pratica delle attività sociali;
c) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi, comunicati, video e contenuti multimediali e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l’oggetto sociale;
d) svolgere attività di commercio, anche elettronico, all’ingrosso ed al dettaglio, di articoli sportivi di ogni genere, di attrezzature sportive, di abbigliamento, di materiali di consumo, di macchine e macchinari da utilizzarsi nell’ambito dell’attività sportiva;
e) svolgere attività di raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni;
f) organizzare campi estivi per la promozione, e la didattica delle discipline sportive praticate;
g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
h) svolgere attività di consulenza in materie attinenti all’ambito sportivo e culturale riconducibili all’oggetto sociale;
i) allestire, organizzare e gestire attività di centro di riabilitazione e di fisioterapia, centro estetico, centro benessere;
j) svolgere attività culturali e ludico-ricreative mediante iniziative che possano anche coniugare l’esercizio delle discipline sportive praticate;
k) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge. Conformemente alle finalità sportive e ricreative sociali, potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande riservato agli utenti delle strutture e delle iniziative sportive.
La società potrà affiliarsi con Enti, Federazioni sportive internazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP nonché a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Organismo di affiliazione di appartenenza e si impegna ad accettare e a rispettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell’Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo
carico o a carico dei suoi tesserati nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva; compatibilmente con la struttura societaria si
conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. E’ in ogni caso escluso l’esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e quelle di cui all’articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1, al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.
Articolo 3: SEDE
La società ha sede nel Comune di Opera. Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune compete all’organo amministrativo.
Articolo 4: DURATA
La durata della società è stabilita sino al 30 (trenta) giugno 2060 (duemilasessanta).
Articolo 5: CAPITALE
Il capitale sociale è di Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell’art. 2468 c.c.
Possono essere conferiti, a liberazione dell’aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura, crediti, ed altri beni suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazione d’opera o di servizi a favore della società;
la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società.
In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società il capitale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti, o mediante passaggio di riserve a capitale, restando in ogni caso esclusa la facoltà di ridurre gratuitamente il capitale mediante versamento ai soci della relativa quota.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 2466 c.c, in mancanza di offerte per l’acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all’incanto.
In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi
di riserva.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell’assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all’art.2482-bis, II comma, cod.civ. qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.
La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, esclusivamente a titolo gratuito, in ogni caso infruttiferi di interessi, con o senza l’obbligo di rimborso, nel rispetto delle delibere del CICR, dell’art. 2467 cod. civ. e della normativa pro tempore vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6: DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell’organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.
Articolo 7: TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI
Le partecipazioni sociali sono intrasferibili con atto tra vivi, precisandosi che nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.
GRADIMENTO
Nel caso di aumento di capitale a pagamento non interamente sottoscritto dai soci l’ingresso di nuovi soci è subordinato al gradimento dell’organo amministrativo che ne valuterà l’idoneità al conseguimento dell’oggetto sociale.
In seguito alla richiesta di sottoscrizione da parte del terzo l’organo amministrativo dovrà senza indugio pronunciarsi e comunicare al terzo la decisione sul gradimento con PEC o lettera raccomandata inviata all’indirizzo comunicato dal terzo alla società. In caso di diniego del gradimento dovranno essere comunicate le relative motivazioni.
Se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al terzo richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.
Articolo 8: MORTE DEL SOCIO
Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 – 2289 c.c.
La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:
– la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
– per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.
Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci a maggioranza, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.
Articolo 9: RECESSO
I soci possono in ogni momento esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno centottanta giorni.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.
Articolo 10: ESCLUSIONE
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Articolo 11: LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società, ed in conformità a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n.128, nelle ipotesi di recesso ed esclusione previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere soltanto una somma pari alla quota di capitale versata.

Articolo 12: AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
c. da due o più amministratori, fino ad un massimo di sette, ai quali l’amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, in questo caso si applicano, rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 cod.civ.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.
Articolo 13: DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE
Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell’art. 2382 cod. civ., e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, ed al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c..
Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per designazione dei soci.
L’amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all’atto della sua nomina.
Articolo 14: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale sociale previste dall’art.
2481 C.C., e negli altri casi previsti dalla legge, deve deliberare il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a
ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il loro consenso alla stessa. Le decisioni degli amministratori
devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 15: ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all’organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell’Unione Europea.

E’ in facoltà dell’organo amministrativo stabilire nell’avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,
indicando, in alternativa al luogo fisico, le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l’intervento.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo se nominato.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:
– al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16: POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito in sede di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai soci.
L’amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in
modo tassativo riserva ai soci.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto cod.civ. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla
carica ed entro quindici giorni devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Articolo 17: RAPPRESENTANZA
All’Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agli Amministratori Delegati nell’ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della società, con firma libera e disgiunta.
Nel caso di più amministratori non in forma collegiale la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Articolo 18: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono assegnare agli amministratori un’indennità commisurata all’attività svolta, anche in relazione alla cessazione dalla carica mediante l’accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, stabilendone le modalità.
In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione all’atto della nomina.
Articolo 19: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE
Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora i Soci lo ritengano opportuno, gli stessi nomineranno un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, con le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e seguenti cod.civ. in materia di società per azioni, in quanto compatibili, salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti.
La retribuzione annuale dell’organo di controllo deve essere determinata per decisione dei Soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio.
Ove sia nominato il collegio sindacale il funzionamento è disciplinato dalle relative norme dettate in materia di s.p.a. e le relative riunioni possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
La revisione legale dei conti sulla società è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ove nominato, costituiti da revisori legali iscritti nell’apposito Registro; a discrezione dei soci la revisione legale dei conti potrà, in alternativa, essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, nominati e funzionanti secondo quanto previsto per le società per azioni, in quanto compatibile.
Articolo 20: DECISIONI DEI SOCI
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.
Articolo 21: DIRITTO DI VOTO
Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Articolo 22: DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
Salvo quanto previsto dal successivo art. 23 comma 1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè l’iniziativa provenga dall’Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con modalità che devono comunque assicurare il diritto a tutti i soci di parteciparvi entro una congrua data prestabilita, adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e la comunicazione della decisione a tutti i componenti dell’organo amministrativo e di controllo, se nominato.
La decisione è adottata mediante sottoscrizione dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l’espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.
La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell’Organo Amministrativo nel libro di cui all’art. 2478, comma primo, n. 2, cod. civ..
La decisione è adottata quando pervenga e consti all’organo amministrativo il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto al successivo articolo 26.
Articolo 23: DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE ASSEMBLEA
Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis cod.civ. con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) dal secondo comma dell’art. 2479 cod.civ. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall’art. 2482-bis cod.civ. ed ogni qualvolta lo preveda il presente statuto o la legge con disposizione inderogabile.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell’Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato o anche da un socio.
L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata fatto pervenire agli aventi diritto all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o comunicato formalmente dal socio alla società; potrà essere altresì convocata mediante telefax, posta elettronica ordinaria, purché i relativi indirizzi siano stati formalmente comunicati a tal fine dal socio alla società e ne sia data conferma con gli stessi strumenti da parte del ricevente. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso può contenere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. In seconda convocazione vale il medesimo quorum della prima.
In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Se gli amministratori o l’organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Articolo 24: SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall’amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
E’ in facoltà dell’organo amministrativo stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando, in alternativa al luogo fisico, le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l’intervento.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L’assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o audio/videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, se ne dia atto nei relativi verbali e sia consentito:
– al presidente dell’assemblea di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell’assemblea oggetto di verbalizzazione;
– agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 25: DELEGHE
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare unicamente da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
Articolo 26: QUORUM
Le decisioni dei soci, sia in sede assembleare, sia per consultazione o consenso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze e fatta salva la modifica del presente statuto, ivi compresi la trasformazione, la fusione e la scissione, nonché lo scioglimento e messa in liquidazione della società per cui l’assemblea dovrà deliberare con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.
Articolo 27: BILANCIO E UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 2364 secondo comma cod.civ.
I proventi delle attività sociali non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.
L’utile netto è ripartito come segue:
a) il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto i limiti di legge oppure se questa è discesa al di sotto detti limiti, fino alla reintegrazione della stessa;
b) il rimanente verrà interamente reinvestito nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell’attività sportiva dilettantistica e dell’attività didattica di cui all’art.3 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio e conformemente a quanto disposto dall’art.90, comma 18, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall’art.4 del D.L. 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128.
Articolo 28: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di venti giorni dal loro verificarsi. L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
– il numero dei liquidatori;
– in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
– a chi spetta la rappresentanza della società;
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
Esaurita la liquidazione con l’adempimento di tutte le obbligazioni sociali, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, la società ha l’obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società sportive dilettantistiche senza finalità lucrative o a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ovvero a favore di altri enti sportivi, secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci, con espresso divieto di distribuire il patrimonio relitto a favore dei soci, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 29: NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia di società sportive dilettantistiche.”
Si precisa che qualsiasi riferimento previsto nel presente statuto alla lettera raccomandata deve intendersi esteso alla posta elettronica certificata.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis Tab. B D.P.R. n. 642/1972 e dell’ art. 1, comma 646 L. 30 dicembre 2018 n. 145.
Il presidente dà atto che l’associazione non è titolare di alcun bene immobile o mobile registrato. Null’altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie la presente assemblea alle ore sedici e cinquantacinque minuti.